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Accademia di Studi Araldici, Nobiliari e Cavallereschi

Cosa è la sovranità

La Sovranità è un concetto giuridico legato al potere supremo di uno stato, che ne definisce l’autorità e l’autonomia. Ciascuno stato si organizza secondo un proprio sistema di organismi e di leggi.

La Sovranità nasce con la nascita dello stato, che non può esistere senza che ci sia un potere sovrano. Nei moderni stati liberali, le funzioni della stato si identificano nel potere legislativo, nel potere esecutivo e nel potere giudiziario, che devono garantire l’efficacia del governo ed il rispetto dell’ordinamento giuridico.

In passato, in Italia, la sovranità era esercitata dal Sovrano, designato, come si suole dire, per ceto e per grazia di Dio.

La Sovranità, nel suo pieno esercizio, comprendeva la esplicazione di quattro diritti fondamentali del Sovrano:

Quando un Sovrano viene estromesso dal dominio politico di un territorio, senza che compia alcun atto abdicativo o di accettazione tacita (acquiescenza) al nuovo Ordinamento Politico, egli subisce una “compressione” nei suoi due diritti, jus imperii e jus gladii, che conserva però, come suol dirsi, “in pectore et in potentia”, nella qualità di “Pretendente al Trono perduto”.

Invece, conserva in tutta la loro interezza l’esercizio degli altri due diritti, lo jus maiestatis e lo jus honorum, che costituiscono la sua particolare prerogativa che va sotto il nome di “Fons honorum”. Tale fons honorum, in italiano fonte degli onori, è connaturata alla funzione sovrana, che si esplica nella facoltà di “crear nobili ed armar cavalieri” negli Ordini cavallereschi di collazione dinastico-familiare del proprio Casato.

La fonte degli onori è, pertanto, un diritto connaturato al Sovrano anche quando è estromesso dal proprio dominio, è uno “status” che egli possiede e che trasferisce ai primogeniti.

Tale diritto, difatti, si trasmette “jure sanguinis” all’infinito ai propri discendenti, in persona del “Capo di Nome e d’Arme della Dinastia”, onde il principio di diritto pubblico inglese “Rex non moritur” nel senso di perpetuazione dinastico-funzionale di tale Reale Prerogativa.

Il Sovrano perde le sue “prerogative sacre” ed i suoi diritti soltanto in seguito a capitolazione politica, sotto forma di abdicazione, rinuncia, vassallaggio o accettazione tacita (debellatio).

Con l'avvento delle monarchie costituzionali, ai sovrani sono state lasciate normalmente funzioni solo rappresentative dello Stato. Un residuo del potere sovrano riconosciuto a monarchi, o ai capi di Stato in genere, è il potere di concedere la grazia ai condannati e il conferimento di onorificenze cavalleresche.

  1. lo “JUS IMPERII”, cioè il diritto al comando;
  2. lo “JUS GLADII”, cioè il diritto d’imporre l’obbedienza con la forza;
  3. lo “JUS MAJESTATIS”, cioè il diritto di essere onorato e rispettato;
  4. lo “JUS HONORUM”, cioè il diritto di premiare il merito e la virtù.

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La fons honorum

Il termine latino “Fons Honorum”, che in italiano si traduce Fonte degli Onori, come detto, si riferisce al legittimo diritto di conferire titoli nobiliari e cavallereschi.
Essere nobile o possedere un titolo nobiliare non dà il diritto di creare nuovi nobili. Nemmeno un principe può, senza il possesso della Fonte degli Onori, creare nuovi nobili.

Solo i sovrani o i pretendenti al trono di case ex regnanti hanno tale diritto. Tale diritto si trasmette per jus sanguinis, cioè si trasmette per diritto di sangue, in maniera ereditaria, solo ai discendenti che diventano capi di nome e d’arme del casato. Pertanto, i capi di nome e d’arme di case sovrane ex regnanti sono nel pieno e legittimo diritto di concedere titoli nobiliari e cavallereschi. Titoli nobiliari sono validi e riconosciuti, e relativi ai loro ex domini. Quindi, tali soggetti possono conferire titoli con, o senza, i predicati riferiti ai territori sui quali i loro antenati regnavano, dove cioè esercitavano la sovranità.

Non possono e non devono conferire titoli con predicati diversi, altrimenti il conferimento è da ritenersi nullo.

Nell’ordinamento monarchico italiano, la fons honorum era una prerogativa riservata del Re, derivante dalla tradizione monarchica e ribadita dagli articoli 78 e 79 dello Statuto albertino.

I titoli nobiliari

Il titolo nobiliare è una investitura sovrana che eleva una persona alla nobiltà. Tale investitura viene concretizzata nella concessione di un titolo nobiliare che indica il grado di nobiltà della persona. Il titolo nobiliare viene trasmesso ai propri discendenti, in genere in linea primogenita maschile.

La gerarchia dei titoli nobiliari ha subìto un'evoluzione storica; sono stati creati nuovi titoli ed alcuni sono caduti in disuso. Inoltre, vi è una differenziazione geografica dovuta alle particolari vicende storiche e sociali di ciascuna nazione europea.

I titoli nobiliari sono, in ordine decrescente: Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone, Signore, Cavaliere Ereditario, Patrizio e Nobile.

Nell’Italia monarchica i titoli di Visconte, Signore e Cavaliere Ereditario non vennero mai concessi, ma soltanto riconosciuti agli aventi diritto, se derivanti da antiche concessioni.

In base alle ultime leggi nobiliari, risalenti al periodo che precede la proclamazione della Repubblica italiana, fu esclusa la successione per linea femminile dei titoli nobiliari: “le successioni dei titoli, predicati e attributi nobiliari hanno luogo a favore della agnazione maschile dell’ultimo investito (…); i titoli, i predicati e gli attributi nobiliari non si trasmettono per linea femminile (…)” (art. 40 R.D. 651/43, pubblicato in G.U. il 24 luglio 1943).

La legge salica

Spesso si parla di legge salica, quando si vuole indicare la successione in linea esclusivamente maschile.

La legge salica (Lex Salica) è un codice fatto redigere da Clodoveo I re dei Franchi (481-511) attorno al 503. E’ una delle prime raccolte di leggi dei regni latino-germanici, e il suo contenuto non è chiaramente ispirato né alla cultura cristiana né alla precedente cultura antica. Essa fissa per iscritto norme giuridiche preesistenti, che sino ad allora erano state tramandate per via orale. Nel codice si legge “Nessuna terra (salica) può essere ereditata da una donna, ma tutta la terra spetta ai maschi, che siano fratelli della donna.” Il Regno d'Italia prevedeva che gli eredi al trono fossero scelti per legge salica. Infatti, lo Statuto Albertino del 1848 dice, all'articolo secondo, comma due: "Il trono è ereditario secondo la legge salica”.

La legge semisalica permetteva alle femmine di ascendere al trono solamente se non c'erano eredi maschi. Attualmente la legge semisalica è vigente in Spagna e nel Principato di Monaco.

Furono esclusi dalla successione nobiliare anche i figli adottivi, che sono legittimi, ma non naturali, fatta salva la possibilità di un provvedimento di grazia sovrana (rinnovazione, nuova concessione a loro favore, espressa previsione della loro successione nell’atto di concessione del titolo dato a favore dell’adottante).

Tale ultima regola si giustificava con il voler evitare il pericolo che tale forma di successione nei titoli fosse utilizzata per attuare un commercio simulato dei titoli stessi, rimanendo la collazione dei titoli nobiliari una prerogativa esclusiva della Corona, con esclusione di ogni successione sia per atto tra vivi (tra cui figurava l’adozione), sia per atto di ultima volontà.

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Gli ordini cavallereschi

Gli ordini cavallereschi, oggi, sono ordini di merito e di distinzione gestiti, in genere, da sovrani, da Stati o da case ex sovrane. Tali ordini traggono origine da antichi gruppi associativi, di tipo religioso-militare, istituiti nel Medioevo, i cui membri prendevano i voti, volti alla difesa di luoghi santi e alla cura dei malati. Adottavano le regole monastiche incentrate sulla preghiera ed il lavoro, venivano riconosciuti e confermati dai pontefici ed ottenevano, da sovrani e signori cattolici, donazioni e concessioni. Col tempo, molti ordini cavallereschi furono sciolti o semplicemente abbandonati all’oblio; mentre altri finirono sotto il controllo di famiglie regnanti.

Gli ordini cavallereschi erano istituiti da un detentore di Fons honorum, che poteva essere un sovrano, il Papa o un vescovo, con una finalità specifica, in genere, militare e ospedaliera, oltre che religiosa. Questi ordini sono spesso denominati “monastico-militari”, a sottolineare la loro duplice natura, che li distingue da qualsiasi altra organizzazione del tempo. L’aspetto militare spiega perché essi sono chiamati “Ordini Cavallereschi”: combattere era una attività professionale e i professionisti erano chiamati cavalieri.